Regime di cassa per le imprese in semplificata
A partire dal 1 Gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata passeranno dal principio di competenza al principio di cassa. Tale regime non è facoltativo ma obbligatorio. Quindi per le imprese individuali e le società di persone che intendono ancora utilizzare il principio di competenza l’unica scelta è adottare la contabilità ordinaria.
Sono tre i metodi possibili che il legislatore ha individuato per adempiere agli obblighi contabili del regime di cassa:
1) annotare in modo analitico e cronologico in un apposito registro gli incassi e i pagamenti dell’esercizio;
2) utilizzare i registri Iva integrati cioè con l’annotazione separata dei mancati incassi e dei mancati pagamenti,
3) optare per almeno tre anni per la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che incassi e pagamenti siano contestuali alla registrazione del documento. Per applicare questa deroga al principio generale è necessaria una specifica opzione nella dichiarazione Iva annuale.
Altra questione riguarda le rimanenze finali dell’esercizio 2016: tali rimanenze saranno costo per l’esercizio 2017 mentre le rimanenze finali dell’esercizio 2017 non rileveranno più ai fini della determinazione del reddito perché incompatibili con il regime di cassa.
Nel nuovo regime di cassa rimangono comunque deducibili, anche se non legati ad una manifestazione finanziaria dell’esercizio altre voci tra le quali: ammortamenti e accantonamenti.