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“Nuovi Voucher”

“Nuovi Voucher”

Azienda, Consulente del Lavoro, Normativa

“Nuovi Voucher”

 

La Legge 96/2017, di conversione del Decreto Legge 50/2017 ha introdotto due strumenti per la regolarizzazione delle attività saltuarie e occasionali:

Libretto famiglia –> per le famiglie

Contratto di prestazione occasionale (“PrestO”) –> per le aziende

Per quanto riguarda il libretto famiglia, gli utilizzatori sono persone fisiche NON nell’esercizio di attività professionale. È uno strumento utilizzabile per lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare e insegnamento privato.

Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori sono:

  • Professionisti,
  • Lavoratori autonomi,
  • Imprenditori,
  • Associazioni,
  • Fondazioni ed altri enti di natura privata,
  • Amministrazioni pubbliche.

È uno strumento utilizzabile per prestazioni di lavoro OCCASIONALI o SALTUARIE di ridotta entità.

Il valore nominale giornaliero minimo NON può essere inferiore a 49,64 euro (4 ore), di cui:

  • 36,00€ rappresenta il compenso netto a favore del prestatore,
  • 11,98€ rappresentano i contributi alla GS INPS,
  • 1,28€ rappresenta il premio INAIL,
  • 0,40€ rappresentano gli oneri di gestione.

La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

È però necessario almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa comunicare all’INPS:

  • I dati identificativi del prestatore,
  • Il compenso pattuito,
  • Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa,
  • La data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa,
  • Il settore di impiego,
  • Altre informazioni circa la gestione del rapporto di lavoro.

Il limite economico annuo è di 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori e 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore  (al netto dei contributi, dei premi INAIL e degli oneri di gestione).

La durata massima del contratto non può superare le 280 ore annue.

 

Vi sono poi ulteriori limiti ovvero non è possibile fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale se:

  • L’utilizzatore abbia avuto con il prestatore nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.,
  • L’utilizzatore ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in media durante l’anno,
  • L’impresa svolge la propria attività nel settore edile o affine, nel settore della escavazione, in miniere, cave e torbiere o nel settore della agricoltura oppure in esecuzione di appalti.

–> Note tecniche

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.

l’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del   prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

 

Categories: Azienda, Consulente del Lavoro, Normativa

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